ASPETTI GIURIDICI NELL'E-COMMERCE

Normativa - Commercio elettronico - Consumatore Condizioni per l’e-commerce - Obblighi - Dati da apporre sul sito web - Contratto online

Diritto di recesso - Il diritto di recesso è però escluso - Garanzia di conformità - Controversie e competenza territoriale - Adempimenti

Normativa
Nel realizzare un sito per il commercio elettronico, o e-commerce, si devono rispettare specifici vincoli giuridici. La Comunità Europea ha emanato varie direttive in materia, la principale è la direttiva 2000/31/CE che fissa i principi generali, attuata in Italia dal decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70. Tale decreto stabilisce il principio che chi intende svolgere attività di commercio elettronico, o più genericamente intenda prestare servizi nella società dell’informazione, ha libero accesso a tale settore senza necessità di un’autorizzazione preventiva, fatti salvi i casi relativi a settori speciali (ad esempio i servizi postali), regolati diversamente. Per cui il controllo dei servizi nella società dell’informazione deve essere effettuato all’origine dell’attività, cosicché un prestatore di servizi che opera stabilmente nel territorio italiano sarà assoggettato alle norme e alle sole incombenza amministrative imposte dallo Stato italiano.
Altre norme in materia sono poste dal decreto legislativo 1 marzo 1998, n. 114 (decreto Bersani), recante la riforma della disciplina del commercio, il quale all’articolo 18 prevede la “vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione”, così comprendendo tutte le ipotesi di vendita al dettaglio attraverso un sito internet o, in generale, le vendite a distanza.
Poi abbiamo il decreto legislativo 185 del 22 maggio 1999 che riguarda la protezione dei consumatori nelle vendite a distanza. Infine, modifiche alla normativa in materia sono state introdotte di recente col decreto legislativo 59 del 2010, che recepisce la direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo, con la quale direttiva la Comunità Europea ha indicato quale suo obiettivo prioritario l’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri, per il cui raggiungimento prevede la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all’accesso e allo svolgimento delle attività di servizio.
decreto legislativo 1 marzo 1998, nr. 114,


Commercio elettronico
Il commercio elettronico è stato definito dalla Comunità europea come lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica, e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione online di contenuti digitali, l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni. Quindi, il commercio elettronico comprende tutte le procedure che adottano strumentazioni elettroniche, e non solo le transazioni che avvengono in una rete telematica. Importante è ricordare che il commercio elettronico non si esaurisce nello strumento per il contatto tra fornitore e consumatore, ma si estende a tutte le fasi della distribuzione (eccetto la consegna che normalmente avviene via posta).


Consumatore
Il soggetto che acquista beni o servizi tramite un sito internet, se agisce per scopi estranei alla propria attività professionale viene definito consumatore, ed in tal caso le leggi gli offrono una speciale protezione. Egli ha degli specifici diritti imposti dalla normativa sulle vendite a distanza, prevista nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 185 del 22 maggio 1999 che, all’art. 5, riconosce al consumatore il diritto di trovare sul sito dove effettua gli acquisti delle precise e corrette informazioni, in particolare il consumatore deve essere informato per iscritto dell’esistenza del diritto di recesso, dei termini e delle modalità per il suo esercizio, con caratteri tipografici chiari e non inferiori a quelli impiegati per le altre informazioni, ed inoltre deve avere la possibilità di stampare tali informazioni o deve riceverle per mail. In assenza di tali informazioni, oppure nel caso di informazioni errate od incomplete, il termine per l’esercizio del diritto al recesso, che normalmente è di 10 giorni, si sposta a 90 giorni.

Condizioni per l’e-commerce
Limitandoci al B2C (Business to consumer), cioè all’attività di commercio tra imprese e consumatori finali, cioè l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisita merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale, la normativa in materia, prevista dall’art. 4 del D. Lgs 114/1998, non si applica:

- agli artigiani, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria (l’artigiano, infatti, non acquista merci per rivenderle ma vende i beni che produce);
- alle associazioni dei produttori ortofrutticoli;
- ai titolari di rivendite di generi di monopolio;
- ai produttori agricoli;
- alle vendite di carburante;
- ai pescatori e alle cooperative di pescatori;
- a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa;
- all’attività di vendita effettuata nelle fiere campionarie e nelle mostre di prodotti;
- ai farmacisti;
- alla vendita dei beni del fallimento;
- agli enti pubblici o alle persone giuridiche private partecipate dallo Stato o da enti territoriali.

L’attività di commercio, per essere soggetta ad adempimenti di natura formale, deve essere professionale ed abituale, cioè non occasionale, deve prevedere l’acquisto di prodotti e/o servizi, e deve essere finalizzata alla successiva rivendita. Secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze “i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qual volta il soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici finalizzati al raggiungimento di uno scopo”.
Un’attività che sia svolta in maniera saltuaria od occasionale, come la vendita di alcuni mobili usati, non è invece soggetta alle norme in materia di commercio.

Obblighi
Nel caso di B2C la normativa è più rigorosa rispetto al B2B (Business to Business), perché le parti non sono poste sullo stesso piano, e il consumatore ha diritto ad una maggiore tutela rispetto all’imprenditore che ha una posizione di supremazia. In particolare, il titolare del negozio elettronico deve presentare una dichiarazione di inizio attività produttive (DIAP) al Comune di residenza (infatti la sede del prestatore di servizi prescinde dall’ubicazione dei server o del sito web), oppure nel quale ha sede la persona giuridica, come previsto dal decreto legislativo 59 del 2010. L’oggetto di tale dichiarazione è la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto legislativo 114 del 1998, cioè i requisiti di capacità ed onorabilità, fra cui l’assenza di fallimenti, condanne penali, o della qualità di “delinquente professionale”. Inoltre va indicato il settore merceologico di attività del sito nonché un dominio web. Quest’ultimo requisito va indicato comunque, anche se si vende tramite siti non di proprietà, come EBay, per cui va comunque acquistato. Al modulo si deve allegare un bollettino con il pagamento delle spese di tesoreria. L’attività può essere iniziata immediatamente, senza attendere alcun termine.

Il decreto 114 del 1998 vieta, inoltre, l’invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di sua specifica richiesta, consentendo però l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, ma solo se tale invio non comporti spese o vincoli per il consumatore. Le operazioni di vendita all’asta devono ritenersi vietate.
È infine proibito il commercio all’ingrosso e al dettaglio congiuntamente, a meno che non siano approntate due aree nettamente separate sul sito con la chiara indicazione della destinazione.

Dati da apporre sul sito web
Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare, per i soggetti che svolgono commercio elettronico, l’indirizzo del sito web e i dati identificativi dell’internet service provider. Inoltre deve essere indicato sul sito anche il numero di partita Iva, e questo a prescindere delle concrete modalità di esercizio dell’attività.
Quindi un soggetto che usa il sito web al solo fine di pubblicizzare i prodotti che vende solo nel negozio su strada (e non online), dovrà comunque indicare la partita Iva sul sito (ma non dovrà effettuare comunicazioni al Comune).

Le informazioni che devono essere obbligatoriamente poste sul sito in maniera accessibile, in base all'articolo 7 del decreto legislativo 70 del 2003, sono le seguenti:
- nome, denominazione o ragione sociale;
- domicilio o sede legale;
- estremi che consentono di contattare rapidamente il titolare, compreso l’indirizzo email;
- numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o registro delle imprese;
- elementi di individuazione dell’autorità di vigilanza qualora l’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;
- in caso di professioni regolamentate, l’ordine professionale, il titolo professionale e il riferimento a codici di condotta vigenti,
- numero di partita Iva;
- indicazione chiara dei prezzi e delle tariffe dei servizi, evidenziando se comprendono imposte e costi di consegna;
- esistenza del diritto di recesso con le modalità per l’esercizio, o sue eventuali esclusioni.


La Corte di Giustizia Europea (C-298/07 del 2008) ha, inoltre, stabilito che chi fa commercio elettronico deve mettere a disposizione un contatto efficace con i consumatori, nel senso che il consumatore deve sempre avere la possibilità di chiedere chiarimenti o comunque prendere contatti col venditore, anche prima della stipula del contratto. In considerazione del fatto che chi non ha una connessione internet potrebbe avere gravi difficoltà a contattare il prestatore, la Corte ha stabilito che, su richiesta esplicita del cliente, si deve obbligatoriamente mettere a disposizione un numero telefonico o un altro accesso non elettronico per una comunicazione diretta.
Nel sito deve essere presente anche un’informativa per la privacy, ai sensi dell’art. 10 della legge 675 del 1996.

Contratto online
Ovviamente l’attività di un sito e-commerce comporta la conclusione di contratti online ai quali si applicano le medesime norme che regolano i contratti realizzati tra persone compresenti.

Diritto di recesso
Per tutelare il consumatore che acquista un bene a distanza, e non ha quindi la possibilità di verificare le caratteristiche e la corrispondenza del bene alle proprie esigenze ed aspettative, per gli acquisiti online è previsto il diritto di recesso che può essere esercitato senza alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo. Inoltre, il consumatore deve essere informato dal venditore delle modalità di esercizio del recesso, in particolare con l’indicazione dei tempi di restituzione o ritiro del bene, dell’indirizzo geografico della sede del venditore a cui presentare reclami, e deve avere informazioni sull’assistenza e sulla garanzie commerciali esistenti.
Il recesso può essere esercitato nel termine di 10 giorni dal ricevimento della merce, ma in assenza delle informazioni suindicate, oppure in caso di informazioni inadeguate, il termine per l’esercizio del recesso diventa di 90 giorni. Le informazioni devono comunque essere rilasciate non oltre il momento della consegna della merce, e il consumatore può sempre richiedere il rilascio di tali informazioni nella propria lingua, anche se il venditore è di altro paese.
Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una raccomandata AR (o telefax, telegramma, telex, email, a condizione che ci sia conferma tramite raccomandata AR nelle 48 ore successive, od anche mail tramite Pec se entrambe le parti sono dotate di posta certificata) alla sede del venditore nei 10 giorni (il termine si riferisce alla spedizione della raccomandata, non alla ricezione) dalla consegna della merce, con la quale comunicazione si chiede anche la restituzione del prezzo pagato, oltre le spese. Al ricevimento il contratto cessa di avere effetto tra le parti.
Entro lo stesso termine, o nel diverso termine previsto dal contratto, deve essere restituito il bene acquistato. Il termine si intende rispettato al momento della consegna delle marce allo spedizioniere.
Per esercitare il recesso è essenziale che i beni siano integri e che l’oggetto abbia la confezione originale, ma non è previsto che la confezione sia integra, ed è illegittimo negare il recesso al consumatore che ha provato il bene.
Le spese di restituzione della merce sono a carico del venditore, ma possono anche essere poste a carico del consumatore, e spesso accade proprio così. Il venditore, infine, deve restituire il prezzo pagato nei 30 giorni dalla restituzione della merce, prezzo che comprende anche le spese di invio della merce, come ribadito dalla sentenza della Corte di Giustizia europea C 511/08 del 15 aprile del 2010, poiché la legge prevede che solo le spese per la restituzione della merce siano a carico del consumatore. Se il venditore non rimborsa il consumatore, quest’ultimo può rivolgersi al giudice, e il venditore rischia una sanzione amministrativa, oltre alla condanna alla restituzione delle somme.

Il diritto di recesso è però escluso:

- per i prodotti personalizzati (ad esempio un prodotto con il vostro nome inciso sopra);
- per i beni deperibili;
- per i giornali e le riviste;
- per i prodotti audiovisivi o di software sigillati, se aperti dal consumatore;
- per i servizi di scommesse e lotterie;
- per la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario non controllabili dal fornitore.

Il recesso è un diritto del consumatore, cioè aziende e professionisti che in tale veste abbiano effettuato un acquisto non potranno avvalersene.

Garanzia di conformità
Qualora il bene ricevuto sia difforme da quello richiesto, cioè presenti difetti o malfunzionamenti o comunque non sia idoneo all’uso al quale sono destinati beni dello stesso tipo, non sia rispondente alla descrizione del venditore oppure non presenti la qualità di un bene dello stesso tipo, il consumatore gode delle stesse garanzie previste per le compravendite tradizionali, in particolare la garanzia di conformità prestata dal venditore (detta anche legale perché obbligatoria per legge), e la garanzia di buon funzionamento prestata dal produttore.
La garanzia legale in tutti i paesi della comunità europea vale per due anni dalla consegna del bene (può essere ridotta ad un anno per i prodotti di seconda mano o comunque usati) e può essere fatta valere entro due mesi dalla scoperta del problema. Per i primi sei mesi dall’acquisto, se il prodotto è difettoso, si presume che lo fosse al momento dell’acquisto, quindi non sarà il consumatore a dover dimostrare di non averlo danneggiato. È importante ribadire che è il venditore che deve sostituire i prodotti difettosi non idonei all’uso, non il produttore.

Il consumatore ha innanzitutto la scelta tra la riparazione del bene o la sua sostituzione, che deve avvenire in un congruo termine. In caso di riparazione o sostituzione spetta al venditore pagare le spese per la spedizione, i materiali e la manodopera. Nel caso non siano possibili nessuna delle due, oppure siano eccessivamente onerose per il venditore, od anche il venditore non vi abbia provveduto in un congruo termine, il consumatore può optare tra la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, con restituzione del denaro al cliente e del bene al venditore. La scelta sul rimedio da attuare spetta sempre al consumatore, e il venditore resta obbligato alla sua scelta.

Controversie e competenza territoriale
Sulla base della normativa in materia, in particolare la Convenzione di Roma del 1980, il Codice del Consumo, la convenzione di Bruxelles e il regolamento 2001/44/CE, per le controversie inerenti il commercio online in cui è presente un consumatore la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicato nel territorio dello Stato. Eventuali clausole difformi si ritengono inefficaci. Esistono comunque procedure conciliative extragiudiziali.

Adempimenti
Riassumiamo qui di seguito i vari passi che deve compiere un soggetto che regolarmente ed in via continuativa intenda vendere beni o prestare servizi online, e quindi aprire un sito e-commerce:

- apertura della partita Iva: da chiedere all’Agenzia delle Entrate compilando l’apposito modulo nel quale dovrà essere indicato il codice della categoria merceologica (solitamente Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari su internet); nel caso non si tratti di ditta individuale ma di più soci occorre aprire una società di persone tramite notaio (circa 1.500 euro);
- iscrizione Inps: l’Agenzia delle Entrate comunicherà i vostri dati all’Inps (quindi voi non dovete presentare alcuna domanda) che vi assegnerà un codice contribuente e vi imporrà trimestralmente il pagamento dei contributi previdenziali ;
- acquistare un dominio web:  se si decide di vendere su un sito proprio, il dominio deve essere indicato nella dichiarazione al Comune, quindi va acquistato;
- dichiarazione di inizio attività produttive (DIAP o SCIA) al Comune di residenza (se persona fisica) o dove è posta la sede legale (se persona giuridica), con apposito modulo, al quale va allegato un bollettino con il pagamento delle spese di tesoreria (circa 70 euro); al modulo, originariamente definito Com 6bis e modificato dal decreto legislativo 59/2010, va allegato un bollettino per il pagamento delle spese di tesoreria (circa 70 euro);   
scarica il modulo COM 6 BIS
- iscrizione CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura): con la DIAP e la partita Iva si può iscrivere la ditta individuale (o la società) alla Camera di Commercio della propria provincia (circa 300 euro);
- nel caso di commercio alimentare si deve seguire un corso di abilitazione al commercio alimentare tenuto presso la CONFCOMMERCIO e superare l’esame relativo;
- aprire un conto corrente bancario: il conto è specifico per la ditta ed è necessario perché dal 2007 i pagamenti di contributi e dell’Iva vanno fatti a mezzo modello F24 online;
- commercialista: per gli adempimenti fiscali occorre un commercialista, e poi si devono acquistare i libri contabili e farli registrare, oltre il registratore di cassa e i blocchetti per le ricevute e le fatture;
- documenti di autocontrollo HACCP (solo per la vendita di prodotti alimentari): vanno prodotti nella sede aziendale e tenuti a disposizione per eventuali controlli dell’ASL.

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